Legge n. 244/07 (Finanziaria 2008) “Pubblicazione online dei provvedimenti relativi ai compensi” Art. 3 co. 54: “Le P.a. che si avvalgono di collaboratori esterni e che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica”. PUBBLICAZIONI DEL COMUNE DI CASACALENDA AI SENSI DELL’ART. 3 co. 54 della L. n. 244/07
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